Dirigente scolastico – Gentile Redazione, sono il DS dell’ I.C. X Vi sottopongo la seguente questione: un docente ha comunicato il suo stato di malattia che parte dal 1° agosto e termine il 30 agosto p.v. Tuttavia, tale periodo coincide esattamente con i giorni richiesti per ferie estive. Il docente in questione dal 1° settembre 2015 sarà collocato a riposo. Mi chiedo: dovrò monetizzare e quindi retribuire il periodo di ferie “non goduto” perché sostituto da malattia? Resto in attesa di gentile risposta e mi complimento per l’utile servizio da Voi offerto in questo ennesimo periodo di caos!
Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,
la risposta è positiva.
Sul divieto della monetizzazione delle ferie di cui all’Art. 5, comma 8 del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 con successivi chiarimenti della Funzione Pubblica,
L’ARAN offre un’attenta analisi di cui Le riporto i due punti principali:
Il divieto di monetizzazione:
1. “certamente opera in relazione a tutti quei casi in cui vengono in considerazione vicende estintive del rapporto di lavoro alle quali il dipendente, in qualche modo, concorre attivamente mediante il compimento di atti (esercizio del diritto di recesso, le dimissioni) oppure attraverso propri comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto (pensionamento, licenziamento disciplinare, mancato superamento del periodo di prova). In tali casi, infatti, proprio la prevedibilità dell’evento e/o la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione del rapporto) non sono idonei a precludere una adeguata valutazione della complessiva vicenda, con la conseguente adozione di tutte le iniziative necessarie per assicurare, nei giusti tempi, la fruizione del diritto alle ferie, compatibilmente con le esigenze del lavoratore e quelle organizzative dell’amministrazione. Pertanto, la circostanza che vengono in considerazione ipotesi che, comunque, di per sé, non sono oggettivamente in grado di impedire, in modo assoluto, la fruizione delle ferie da parte del dipendente, consente la sicura riconduzione delle stesse nell’ambito applicativo dell’art. 5, comma 8, della legge n. 135/2012, in coerenza con quella finalità perseguita di repressione degli abusi nel ricorso alla monetizzazione e di conseguente automatica riduzione della spesa. In sostanza, si ritiene che l’applicazione del divieto di monetizzazione trovi la sua giustificazione applicativa proprio nel comportamento attivo del dipendente nelle ipotesi considerate del dipendente, cui viene attribuito il significato di una sorta di presunta accettazione delle conseguenze che ne derivano dall’estinzione del rapporto, come la perdita delle ferie maturate e non godute;
2. non opererebbe, invece, in relazione a quelle altre vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro. In questi casi, infatti, si ritiene che l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente. Si tratta delle ipotesi in cui il rapporto di lavoro di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun modo (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta) oppure quelle caratterizzate dalla circostanza che il dipendente non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di maternità, aspettative a vario titolo). Si tratta di situazioni che, proprio per i loro contenuti specifici, non sono considerate rispondenti alla ratio della legge e, quindi, vengono escluse dal suo ambito di applicazione.
E’ opportuno, peraltro, evidenziare che, relativamente alle diverse ipotesi considerate al precedente punto 2), la deroga al divieto di monetizzazione non è né automatica né generale. Infatti, secondo il Dipartimento della funzione pubblica, essa può ritenersi ammissibile solo in presenza delle condizioni specificamente a tal fine previste dal contratto collettivo o dalla legge come presupposti legittimanti a monetizzazione e nel rispetto delle corrispondenti previsioni in materia di trasporto di ferie dall’anno di maturazione a quello successivo”.
Pertanto dal momento che l’art 13/15 del CCNL/2007 dispone che All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato, dovrete monetizzare le ferie non godute in quanto la non fruizione non è dovuta alla volontà del dipendente.
Tale disciplina riguarderebbe anche le festività soppresse. Sempre l’ARAN afferma:
“Le indicazioni del Dipartimento non possono non essere applicate anche ai quattro giorni di riposo per festività soppresse, di cui alla legge n. 937/77.
Relativamente a questi quattro giorni di riposo, ai fini dell’eventuale monetizzazione, nei casi in cui sia ancora possibile come sopra evidenziato, occorre tenere conto evidentemente delle caratteristiche del relativo sistema regolativo (monetizzazione solo per mancata fruizione nell’anno solare di riferimento per esigenze di servizio; impossibilità del trasporto sull’anno successivo).
Pertanto, essa sarà possibile solo in presenza di una delle vicende interruttive del rapporto di lavoro richiamate al punto 2), intervenute in corso di anno (prima cioè del 31 dicembre), e con riferimento ai riposi maturati e non fruiti per esigenze di servizio alla data di cessazione.
In considerazione sempre delle specifiche esigenze che hanno motivato l’intervento legislativo, al divieto, nei termini sopra descritti, è stata attribuita una portata generale ed assoluta, escludendosi anche ogni forma di ulteriore deroga alle sue prescrizioni ad opera della disciplina contrattuale.”