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Channel: Ferie – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Fruizione delle ferie dopo la malattia. E’ possibile?

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Scuola – volevo chiedere una parere relativo alle ferie intervallate da malattia. un dipendente ha richiesto ferie dal 22/12/2014 al 09/01/2015. visto che il dirigente scolastico non le ha concesse dal giorno 22/12 al giorno 24/12/2014 ha presentato certificato medico. il giorno 27/12/2014 non ha preso servizio perche’ in ferie ….???? dal giorno 29/12 al giorno 31/12/2014 ha presentato un nuovo certificato medico. dal giorno 02/01/2015 puo’ usufruire delle ferie come da sua richiesta senza dover rientrare in servizio?

Anna – dopo la malattia posso continuare con le ferie? se si dove posso leggere la normativa? Perché sul contratto non abbiamo trovato niente e si stanno verificando dei casi e ne il D.S.G.A. e ne gli altri colleghi sanno….chi dice che si possono attaccare e chi no. con l’occasione vi faccio tantissimi auguri.

Paolo Pizzo – Gentilissimi,

è possibile purché ovviamente le ferie siano state richieste e poi autorizzate. Nessuna norma impone infatti un rientro in servizio dopo il periodo di malattia.

Sulla questione ti segnalo un parere ARAN del 14/10/2014 l’ARAN nel quale si è precisato che In relazione a tale problematica, si rileva che nessuna disposizione, legale o contrattuale, vieta in assoluto la fruizione delle ferie da parte del dipendente, dopo la fruizione di un periodo di assenza per malattia dello stesso.

Tuttavia, si deve ricordare che, in base all’art.2109 del codice civile e all’art.18 del CCNL del 6.7.1995, la fruizione delle ferie deve essere sempre preventivamente autorizzata dal competente dirigente, che deve valutare la compatibilità delle stesse con le prioritarie esigenze di servizio.

Pertanto, il dipendente dovrà sempre formulare in via preventiva una specifica richiesta in tal senso al dirigente e solo a seguito dell’intervenuta autorizzazione potrà assentarsi dal servizio a titolo ferie.

 


I 6 giorni di ferie da fruire durante le attività didattiche

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Patrizia – Salve volevo un’informazione prima di procedere alla richiesta con la scuola! Avendo un incarico come supplente a 12 ore settimanali, scuola primaria, se avessi bisogno posso prendere un giorno di ferie?

Paolo Pizzo – Gentilissima Patrizia,

tutti i docenti possono fruire delle ferie durante il periodo delle lezioni per un massimo di 6 giorni a condizione però che non ci sia aggravio di spesa.

Ciò vuol dire che quando chiedi un giorno di ferie bisognerà accertarsi che ti sostituisca uno o più colleghi per le ore in cui sei in servizio in quel giorno senza però possibilità di retribuzione (colleghi che hanno il giorno libero o che abbiano “ore buche” coincidenti con le tue ore di servizio).

In alternativa puoi fruire fino a 6 gg di permesso per motivi personali o familiari senza però nessuna retribuzione.

Recupero delle ferie maturate e non godute per gli ATA

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Giovanna – Buona sera sono una coll.scol. lo scorso anno causa malattia non ho usufruito di 10 giorni di ferie vorrei sapere le posso prendere insieme visto che non mi e’ stato possibile recuperare le forze psicofisiche,la scuola vuole che prendo solo il sabato.

Paolo Pizzo – Gentilissima Giovanna,

l’ARAN ha avuto modo di chiarire che per quanto concerne la fruibilità del periodo di ferie maturate e non godute, l’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, così sancisce : In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Pertanto, il personale ATA potrà fruire le ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Sulla tematica delle ferie, in relazione alla normativa introdotta con l’art. 5, comma 8 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, è intervenuta di recente la Ragioneria Generale dello Stato, la quale, con il parere prot. n. 94806 del 9.11.2012 ritiene che il diritto alle ferie, di carattere irrinunciabile, gode nell’ordinamento italiano di una tutela rigorosa di rilievo costituzionale, atteso che l’art. 36 della Cost. prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Inoltre, anche i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, nel prevedere la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, pongono precisi limiti all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime, disponendo la loro trasportabilità all’anno successivo non oltre il mese di aprile per motivate esigenze del lavoratore, e non oltre il mese di giugno per esigenze organizzative dell’amministrazione.

Per le ferie maturate e non godute nei periodi precedenti, invece, dovrebbero sovvenire gli artt. 36 Cost e 2109 cc.

Dal combinato disposte delle due norme risulta che le ferie, essendo un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, qualora siano maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere la malattia, potranno essere fruite dallo stesso, anche per motivate esigenze, al di là dei termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato, ma sarà l’amministrazione, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in applicazione dell’art. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore).

Supplenza e congedo per matrimonio. Chiarimenti

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Rita – sono un’insegnante di sostegno della scuola primaria. Ho fissato per il 2/8/15 la data del matrimonio. Ho iniziato a lavorare a Settembre con MAD e a Novembre con le nuove graduatorie d’istituto ho firmato il contratto fino al 31/8/15. Vorrei sapere se ho diritto ai 15 giorni di congedo matrimoniale oltre alle ferie. Immagino che potrò chiedere le ferie a Luglio e ad Agosto.  Ma se i primi 15 giorni di Agosto li chiedo come congedo potrei usufruire di qualche giorno di ferie anche a giugno (dopo la fine delle attività didattiche?). Come devo muovermi? Vorrei capire meglio cosa mi spetta prima di  fare una richiesta ufficiale. Ringrazio per la cortese attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Rita,

l’art. 19/7 del CCNL/2007 dispone che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Potrai fruire del permesso per matrimonio entro il 31/8. Dal momento però che l’art. 15 prevede per il personale a tempo indeterminato che è possibile fruire del permesso con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso, ritengo possibile che tu possa fruirne da una settimana prima al 2/8  e comunque non oltre il 31/8.

Per ciò che riguarda le ferie:

L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e la nota del 4 settembre 2013 prot. N. 72696 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  hanno disposto che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Il docente assunto a tempo indeterminato o assunto al 31/8 che non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto.

Pertanto hai la “facoltà” di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni compreso quindi il periodo di giugno che va dal termine delle lezioni fino al 30 esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti).

Altrimenti dovrai per forza fruirne nei mesi di luglio e agosto anche nel periodo antecedente o successivo ai 15 gg di congedo per matrimonio.

Ferie e personale neo assunto: dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, spettano 32 gg di ferie

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Francesca – Sono un’Assistente Amministrativa entrata di ruolo il 01/09/2014 (con retrodatazione giuridica al 01/09/2013), dopo oltre 7 anni di precariato. Il mio DSGA sostiene che quest’anno mi spettano 30 giorni di ferie anziché 32, perché sono passata da tempo determinato a tempo indeterminato.  Rileggendo il comma 4 dell’articolo 13 del CCNL penso di aver diritto a 32 giorni, ma mi è stato detto che in questa scuola funziona così e me ne daranno 30. Vorrei, se possibile, una risposta da presentare al mio DSGA. Ringraziando anticipatamente. Porgo distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile Francesca,

l’art 13 commi 3 e4 del CCNL/2007 recita testualmente:

  1. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
  1. Dopo 3 anni di servizio, A QUALSIASI TITOLO PRESTATO, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

A qualsiasi titolo prestato.”

Pertanto tale espressione non può essere interpretata come si vuole, ma va presa alla lettera.

Ciò vuol dire che concorrono a formare il triennio tutti servizi, di ruolo e non di ruolo, prestati quindi anche con contratto a tempo determinato indipendentemente dall’anno scolastico di riferimento. Appunto a qualsiasi titolo prestato.

Nel comma 4 e in tutto l’art 13 non si rivengono infatti vincoli di sorta.

In conclusione bisogna sommare tutti i servizi, di ruolo e non di ruolo, fino a formare il triennio in questione.

Nel  tuo caso non ci sono dubbi che rientri nel comma 4 dell’art. citato e ti spettino 32 gg di ferie.

Maternità e ferie per il personale a tempo indeterminato

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Maria – Sono insegnante a tempo indeterminato scuola primaria sono in astensione anticipata x gravidanza a rischio. Partorirò a settembre così andrei in obbligatoria da metà luglio. È possibile spezzare  astensione anticipata e obbligatoria godendo delle ferie? Così da poter godere di 4 mesi dopo la nascita? Mi può dare riferimento normativo se c’è?  Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,

non è possibile interrompere il congedo obbligatorio.

Il congedo di maternità comprendente l’interdzione dal lavoro per gavdanzia a rischio è disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d. lgs. n. 151 del 2001 e, a differenza del congedo parentale di cui agli artt. 32 dello stesso decreto, non è frazionabile e, quindi, non può nemmeno essere interrotto, salvo casi speciali espressamente regolamentati.

Il congedo per maternità si configura come un diritto indisponibile e la lavoratrice non può in alcun modo rinunciarvi, né può fruirne secondo modalità e tempi diversi da quelli espressamente stabiliti dalla legge.

Per ciò che riguarda le ferie l’art. 22, comma 6 del citato d. lgs. n. 151 del 2001 stabilisce che “le ferie e le assenze eventualmente spettanti … ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo …”.

Pertanto né la lavoratrice né, a maggior ragione, il datore di lavoro possono modificare il titolo dell’assenza dalla maternità alle ferie nel periodo in cui la legge stabilisce l’astensione obbligatoria dal lavoro.

Le tue ferie saranno quindi rimandate all’anno scolastico successivo e fruite nei periodi di sospensione delle lezioni.

Ferie e docenti a tempo determinato: quanti giorni di ferie saranno monetizzati alla fine del contratto?

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Docente – L’anno scorso ho lavorato fino al 30 giugno con contratto a td. Avendo maturato le ferie,  mi spetta la retribuzione? Docente scuola infanzia.

Paolo Pizzo  –  Gentilissima docente,

ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e della nota del 4 settembre n 72696/2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la monetizzazione delle ferie per il personale docente assunto a TD può avvenire nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

È da precisare che oltre a luglio ed agosto anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, l’eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc. sono tutti periodi che vengono sottratti al monte ferie spettanti.

Pertanto, la scuola, alla fine del tuo contratto ha dovuto sottrarre tutti i periodi sopra indicati (ovvero giorni in cui avresti potuto fruire delle ferie….indipendentemente se poi ne hai fruito o meno…) al totale delle ferie che ti spettavano.

Il risultato, se positivo (ovvero se saranno rimasti dei giorni di ferie non fruite), ti sarà monetizzato.

Ferie: i 6 gg. da fruire durante le attività didattiche per il personale a TD. Chiarimenti per la scuola

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Scuola  –  Si chiede se i docenti con supplenza breve e saltuaria possono richiedere  le ferie durante l’attività didattica (6 gg. senza aggravio di spesa); nel caso devono essere restituiti ai colleghi? anche alla luce della legge di stabilità la concessione fino a 6gg. ai supplenti brevi potrebbe diventare un escamotage per “recuperarli” dai giorni che vengono decurtati dal pagamento per i periodi di sospensione compresi nella durata del contratto? es. 6 gg. maturati; 6 gg. sosp. att. didattica;  3 usufruiti = di fatto ne vengono decurtati 3 anziché 6 non cambia niente per il pagamento ma cambia  se non deve restituire ai colleghi.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

i docenti supplenti possono richiedere i 6 gg. di ferie, se maturati, durante le attività didattiche.

Ma in questo caso la richiesta dei sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.


Ferie: calcolo delle ferie per chi è in servizio a tempo determinato

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Elisabetta – Buongiorno ho necessità con urgenza di sapere il calcoli giusto delle ferie..da 24 settembre a 03 novembre dal 04 al 26 novembre dal 27 al 30 giugno. la segreteria mi ha calcolato 5 giorni avendone prese due …Il conto non torna..mi potete aiutare? grazie

Paolo Pizzo – Gentilissima Elisabetta,

Il CCNL/2007 stabilisce che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato” (art. 19, c. 2).

La formula per calcolare le ferie è la seguente: 360 : 30 = n° dei giorni di servizio : x

Sei in servizio dal 3 novembre e lo sarai fino al 30 giugno (mi pare di capire che non ci sono stati periodi di interruzione) maturerai 240 gg. di servizio.

Il calcolo da fare: 30×240/360 avrai in totale maturato 20 gg. di ferie.

Ad oggi 7 giugno sono invece 217 gg. e quindi 18 gg. di ferie.

Ai sensi della Legge di stabilità del 2013 al totale dei gg. di ferie maturati devono essere però sottratti tutti i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Pasqua, Natale ecc.) più tutti giorni che andranno dal termine delle lezioni fino al 30 gg. escludendo ovviamente le ferie di cui hai già fruito (o che fruirai in detti periodi) e i gg. in cui sarai impegnata negli scrutini o in altri impegni collegiali.

Quindi dovrai fare 20 gg. di ferie (o 18 se il calcolo lo fai ad oggi) che mi spettano meno 11 giorni di sospensione per Natale (sto ipotizzando… ) meno 5 gg di vacanze di Pasqua (sempre ipotizzando…) meno i gg. di sospensione delle lezioni dopo il termine di queste ultime in cui non sono impegnata in attività….ciò che rimane, se rimane, ti sarà monetizzato.

Non conoscendo di preciso per quanti giorni sono state sospese le lezioni nella tua scuola, il conto lo potrai fare solo tu.

Hai però i riferimenti di calcolo. Ricorda che nei periodi di sospensione delle lezioni non devi contare come giorni da sottrarre al monte ferie spettante le domeniche e i festivi (25 e 26 dicembre…1 gennaio…ecc.). Non devi sottrarre nemmeno i giorni in cui la scuola era chiusa. Devi quindi sottrarre al totale delle ferie solo i giorni feriali in cui le lezioni erano sospese.

Ferie: esiste la decurtazione dei giorni di ferie per il personale assunto a tempo indeterminato?

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Benedetta – sono una docente a tempo indeterminato e dopo aver presentato il regolare modulo per le ferie, dalla segreteria dell’IC dove presto servizio,giunge voce che procederà a scalare dai 36 giorni presentati i periodi di sospensione dell’attività didattica come Natale e Pasqua. E’ corretto? Quale riferimento normativo ha previsto questa novità anche per i docenti a tempo indeterminato? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Benedetta,

la segreteria è in errore.

L’operazione di sottrarre ai giorni di ferie spettanti i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale è prevista per il solo personale a tempo determinato per supplenza temporanea o fino al 30/6 (LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228).

Ciò non riguarda il personale assunto fino al 31/8 o a tempo indeterminato in normale servizio.

Per tale personale è solo cambaito il periodo nel quale può fruire delle giornate di ferie: mentre ai sensi dell’art. 13 del CCNL/2007 si poteva fruire delle ferie solo dopo il termine delle attività didattiche (nei mesi quindi di luglio e agosto), ora invece il periodo è esteso a tutti i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua ecc.).

Ma ciò non vuol dire che le ferie devono essere attribuite d’ufficio o che per ogni periodo di sospensione delle lezioni il dipendente è obbligato a fruirne. È comunque sempre il dipendente che deve inoltrare la richiesta di fruizione di ferie.

Pertanto se il docente assunto a tempo indeterminato o assunto al 31/8 NON HA VOLUTO fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto. Ciò non comporterà nessuna decurtazione delle ferie spettanti.

Ferie: calcolo per il collaboratore scolastico a tempo determinato

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Collaboratrice  scolastica – Buongiorno, con la presente, vorrei chiederle un parere.  Sono stata assunta come C.S. in data 08.04.15 fino al 30.06. Vorrei sapere quanti giorni di ferie ho maturato. Secondo un mio calcolo, risulterebbero 7 giorni. Dalla segreteria didattica, invece, mi dicono che sono 6. E’ corretto? Ringraziando anticipatamente, porgo, Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Collaboratrice,

dal conteggio secondo calendario risultano 84 gg di contratto.

L’art 19/2 del CCNL/2007 dispone che Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Pertanto il calcolo ferie:

84gg.x30 gg/360

Totale 7 gg. di ferie.

Sciopero e ferie. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – in questi giorni sto lavorando al conteggio delle “ferie non godute” del personale a tempo determinato. Mi è venuto un dubbio: lo sciopero è da considerarsi assenza che riduce le ferie? Il calcolo che ci fornisce il programma che usiamo in segreteria (ARGO) le toglie, ma a me sembra di aver letto da qualche parte che lo sciopero non le riduce….. In definitiva quali sono le assenze che riducono le ferie? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

chi sciopera non ha diritto alla retribuzione, ma è considerato a tutti gli effetti giuridici in servizio: ciò che viene meno è infatti la prestazione lavorativa, non il rapporto di lavoro (quindi non vi è interruzione del contratto, la giornata, pur senza stipendio, vale a tutti gli effetti).

Ciò deriva dall’art 40 della Costituzione e dalla legge 146/1990.

Pertanto la giornata di sciopero non ha alcun effetto negativo sulla carriera, pensione e ferie. Ma solo sulla retribuzione. È una particolarità da tenere in conto in quanto effettivamente altre assenza senza retribuzione riducono le ferie (es. malattia, congedi ecc.)

Ferie per il neo immesso in ruolo. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – quesito: al personale ATA neo immesso in ruolo,con 8 anni di servizio pre-ruolo, quanti giorni di ferie spettano? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art 13 comma 2 del CCNL/2007 dispone che La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Il comma 2 che I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di
ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

Il comma 4 poi precisa Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

“ a qualsiasi titolo prestato”…

Pertanto al dipendente in questione spettano 32 giorni di ferie.

 

Ferie: Settimana corta e calcolo delle festività soppresse

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Scuola – In caso di settimana lavorativa spalmata su 5 giorni, le festività soppresse da godere sono sempre n° 4 oppure il calcolo viene fatto a 1,2 in maniera analoga alle ferie? Certi di un celere riscontro, si pongono distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

all’articolo 13, comma 5 del CCNL/2007 viene specificato che nel caso in cui il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni.

All’art .14 poi che “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo”

Si precisa che il conteggio di 1,2 si fa per le ferie, mentre quando si fruisce delle festività soppresse si conta “1”.

Le festività soppresse sono quindi 4 a prescindere se la scuola adotti o meno la settimana corta.

Monetizzazione delle ferie per il docente in pensione. Chiarimenti per il Dirigente scolastico

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Dirigente scolastico – Gentile Redazione, sono il DS dell’ I.C. X Vi sottopongo la seguente questione: un docente ha comunicato il suo stato di malattia che parte  dal 1° agosto e termine il  30 agosto p.v. Tuttavia, tale periodo  coincide  esattamente con i giorni richiesti  per ferie estive. Il  docente  in questione dal 1° settembre 2015 sarà collocato a riposo. Mi chiedo: dovrò monetizzare e quindi retribuire il periodo di ferie “non goduto” perché sostituto da malattia? Resto in attesa di gentile risposta e mi complimento per l’utile servizio da Voi offerto in questo ennesimo periodo di caos!

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

la risposta è positiva.

Sul divieto della monetizzazione delle ferie di cui all’Art. 5, comma 8 del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 con successivi chiarimenti della Funzione Pubblica,

L’ARAN offre un’attenta analisi di cui Le riporto i due punti principali:

Il divieto di monetizzazione:

1. “certamente opera in relazione a tutti quei casi in cui vengono in considerazione vicende estintive del rapporto di lavoro alle quali il dipendente, in qualche modo, concorre attivamente mediante il compimento di atti (esercizio del diritto di recesso, le dimissioni) oppure attraverso propri comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto (pensionamento, licenziamento disciplinare, mancato superamento del periodo di prova). In tali casi, infatti, proprio la prevedibilità dell’evento e/o la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione del rapporto) non sono idonei a precludere una adeguata valutazione della complessiva vicenda, con la conseguente adozione di tutte le iniziative necessarie per assicurare, nei giusti tempi, la fruizione del diritto alle ferie, compatibilmente con le esigenze del lavoratore e quelle organizzative dell’amministrazione. Pertanto, la circostanza che vengono in considerazione ipotesi che, comunque, di per sé, non sono oggettivamente in grado di impedire, in modo assoluto, la fruizione delle ferie da parte del dipendente, consente la sicura riconduzione delle stesse nell’ambito applicativo dell’art. 5, comma 8, della legge n. 135/2012, in coerenza con quella finalità perseguita di repressione degli abusi nel ricorso alla monetizzazione e di conseguente automatica riduzione della spesa. In sostanza, si ritiene che l’applicazione del divieto di monetizzazione trovi la sua giustificazione applicativa proprio nel comportamento attivo del dipendente nelle ipotesi considerate del dipendente, cui viene attribuito il significato di una sorta di presunta accettazione delle conseguenze che ne derivano dall’estinzione del rapporto, come la perdita delle ferie maturate e non godute;

2. non opererebbe, invece, in relazione a quelle altre vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro. In questi casi, infatti, si ritiene che l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente. Si tratta delle ipotesi in cui il rapporto di lavoro di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun modo (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta) oppure quelle caratterizzate dalla circostanza che il dipendente non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di maternità, aspettative a vario titolo). Si tratta di situazioni che, proprio per i loro contenuti specifici, non sono considerate rispondenti alla ratio della legge e, quindi, vengono escluse dal suo ambito di applicazione.

E’ opportuno, peraltro, evidenziare che, relativamente alle diverse ipotesi considerate al precedente punto 2), la deroga al divieto di monetizzazione non è né automatica né generale. Infatti, secondo il Dipartimento della funzione pubblica, essa può ritenersi ammissibile solo in presenza delle condizioni specificamente a tal fine previste dal contratto collettivo o dalla legge come presupposti legittimanti a monetizzazione e nel rispetto delle corrispondenti previsioni in materia di trasporto di ferie dall’anno di maturazione a quello successivo”.

Pertanto dal momento che l’art 13/15 del CCNL/2007 dispone che All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a  tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato, dovrete monetizzare le ferie non godute in quanto la non fruizione non è dovuta alla volontà del dipendente.

Tale disciplina riguarderebbe anche le festività soppresse. Sempre l’ARAN afferma:

“Le indicazioni del Dipartimento non possono non essere applicate anche ai quattro giorni di riposo per festività soppresse, di cui alla legge n. 937/77.

Relativamente a questi quattro giorni di riposo, ai fini dell’eventuale monetizzazione, nei casi in cui sia ancora possibile come sopra evidenziato, occorre tenere conto evidentemente delle caratteristiche del relativo sistema regolativo (monetizzazione solo per mancata fruizione nell’anno solare di riferimento per esigenze di servizio; impossibilità del trasporto sull’anno successivo).

Pertanto, essa sarà possibile solo in presenza di una delle vicende interruttive del rapporto di lavoro richiamate al punto 2), intervenute in corso di anno (prima cioè del 31 dicembre), e con riferimento ai riposi maturati e non fruiti per esigenze di servizio alla data di cessazione.

In considerazione sempre delle specifiche esigenze che hanno motivato l’intervento legislativo, al divieto, nei termini sopra descritti, è stata attribuita una portata generale ed assoluta, escludendosi anche ogni forma di ulteriore deroga alle sue prescrizioni ad opera della disciplina contrattuale.”


Monetizzazione ferie per il personale a tempo indeterminato

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Giuseppe – mia moglie, insegnante a tempo indeterminato alle medie è in malattia per grave patologia dal 28/03/2014 al 20/08/2015. E’ stata collocata in pensione con la legge 335 il 21/08/2015. La scuola mi ha chiesto di produrre domanda per il pagamento delle ferie non godute per soli 32 giorni, relativi , credo,all’anno scolastico 2014/2015. Quelli relativi all’anno scolastico 2013/2014 sono stati perduti per non aver prodotto domanda di pagamento? le spettano? Le chiedo quindi  se è corretto il numero dei giorni delle ferie non godute e  se quelli relativi all’anno scolastico 2013/2014 possono essere richiesti. In attesa di un Suo parere porgo un grazie e distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Giuseppe,

l’Aran ha avuto modo di sottolineare che, essendo le ferie un diritto irrinunciabile, le stesse devono comunque essere fruite, atteso che la precedente regolamentazione in materia di monetizzazione delle ferie è stata superata dalle disposizioni legislative vigenti (D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012).Quindi alla luce di tali ultime considerazioni, si ritiene che, in circostanze eccezionali, il dipendente possa fruire delle ferie anche al di là dei termini prefissati. In tale caso sarà l’amministrazione a stabilire i periodi di fruizione in quanto, ai sensi dell’art.2109 del c.c., le ferie sono assegnate dal datore di lavoro “tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore”. Da ultimo, occorre ricordare che in caso di disservizi o inefficienze  organizzative o gestionali, il dirigente potrebbe essere chiamato a risponderne nell’ambito della responsabilità dirigenziale prevista dall’art. 21 del  D.Lgs n. 165/2001.

Sempre l’ARAN ha avuto modo di aggiungere che il divieto di monetizzazione delle ferie non opererebbe, in relazione a quelle altre vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro. In questi casi, infatti, si ritiene che l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente. Si tratta delle ipotesi in cui il rapporto di lavoro di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun modo (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta) oppure quelle caratterizzate dalla circostanza che il dipendente non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di maternità, aspettative a vario titolo). Si tratta di situazioni che, proprio per i loro contenuti specifici, non sono considerate rispondenti alla ratio della legge e, quindi, vengono escluse dal suo ambito di applicazione.

Alla luce delle considerazioni finora esposte sono del parere che vanno monetizzate le ferie di entrambi gli anni scolastici, atteso che la non fruizione delle stesse nel 2013/14 sia dovuta, come per l’anno successivo, alla grave patologia e quindi ad una causa di forza maggiore non imputabile al dipendente. E che, quindi, non sia stato possibile rimandarle, sempre per lo stesso motivo, neanche al successivo anno scolastico.

 

Le ferie del personale ATA dell’anno scolastico precedente non richieste al dirigente scolastico entro il 31 agosto si perdono?

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Pasquale – Le ferie del personale ATA dell’anno scolastico  precedente non richieste al dirigente scolastico entro il 31 agosto si perdono?

Paolo Pizzo – Gentilissimo Pasquale,

L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola prevede espressamente che, in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Così come specificato dalla’ARAN la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.

Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse.

Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici.

 

Congedo parentale e ferie. Chiarimenti

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Docente – Salve vorrei sapere se si può usufruire del mese di astensione facoltativa per congedo parentale intervallandolo con le ferie non godute da richiedere nei fine settimana quando non c’è attività didattica per via della settimana corta. Vorrei conoscere i riferimenti di legge. Inoltre vorrei sapere se è possibile usufruire di sei giorni di ferie durante l’attività didattica. Grazie per la consulenza.

Paolo Pizzo – Gentilissimo docente,

non è chiaro nel quesito per quale motivo dovrebbe avvenire il recupero delle ferie non godute.

Si premette che in ogni caso il recupero delle ferie non godute può essere effettuato dal docente solo durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno successivo rispetto a quello in cui le ferie, per esigenze di servizio o per altri motivi documentati (es malattia), non sono state fruite.

Per fruire invece delle ferie durante l’attività didattica bisogna che il docente sia sostituito ma senza oneri per l’Amministrazione.

Fatta questa premessa, nessuna norma vieta che il docente possa fruire di un periodo di ferie seguito o preceduto da un periodo di congedo parentale o altra assenza, atteso che il dipendente dovrà sempre formulare in via preventiva una specifica richiesta al dirigente e solo a seguito dell’intervenuta autorizzazione potrà assentarsi dal servizio a titolo ferie.

Congedo di maternità e ferie non godute. Chiarimenti

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Elisa – sono un’insegnante a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo grado,   i primi di maggio 2016 sarò al settimo mese di gravidanza.  Desidero sapere se le ferie estive possono essere recuperate in momenti diversi o se vengono pagate come ferie non godute

Paolo Pizzo – Gentilissima Elisa,

si premette che la mancata fruizione delle ferie per particolari esigenze personali, entro i termini contrattualmente previsti, è un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico ( in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.

Si premette altresì che il congedo di maternità disciplinato dagli artt. 16 e ss. del d. lgs. n. 151 del 2001 (ex astensione obbligatoria dal lavoro), a differenza del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. dello stesso decreto, non è frazionabile e, quindi, non può nemmeno essere interrotto, salvo casi speciali espressamente regolamentati.

A tale proposito si richiama quanto previsto dall’art. 22, comma 6 del citato d. lgs. n. 151 del 2001, che stabilisce espressamente che “le ferie e le assenze eventualmente spettanti … ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo …”. Dalla disposizione legislativa si evince chiaramente che né la lavoratrice né, a maggior ragione, il datore di lavoro possono modificare il titolo dell’assenza dalla maternità alle ferie nel periodo in cui la legge stabilisce l’astensione obbligatoria dal lavoro.

Detto questo, l’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, prevede espressamente che: in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

Pertanto potrai fruire delle ferie non godute nell’anno successivo a quello in cui le ferie non state fruite ed esclusivamente durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Si precisa che il pagamento può in questi casi avvenire solo per i docenti assunti a tempo determinato.

Fruizione ferie per il collaboratore scolastico ancora in malattia

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Scuola –  vorrei  gentilmente un chiarimento al quesito che segue. Presso il nostro Istituto Comprensivo presta servizio un collaboratore scolastico, attualmente assente per malattia (precisamente in convalescenza post ricovero ospedaliero dopo intervento al cuore). Il collaboratore suindicato, attualmente, causa protrarsi della su malattia è in decurtazione stipendiale. Il quesito è: (considerato  che le ferie maturate non sono state usufruite), è possibile concedere permessi in tal senso, legati alla convalescenza senza rientro in servizio? Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è negativa.

Il docente collocato in malattia (qual è comunque la convalescenza) non può fruire di altri istituti giuridici come permessi ecc.

Giova intanto ricordare che ai sensi dell’art 13 del CCNL/2007 il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico; e che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale  ATA di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile, pertanto devono comunque essere fruite, atteso che, precisa l’ARAN, la precedente regolamentazione in materia di monetizzazione delle ferie è stata superata dalle disposizioni legislative vigenti (D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012).

Quindi  – continua l’ARAN – alla luce di tali ultime considerazioni, si ritiene che, in circostanze eccezionali, il dipendente possa fruire delle ferie anche al di là dei termini prefissati. In tale caso sarà l’amministrazione a stabilire i periodi di fruizione in quanto, ai sensi dell’art.2109 del c.c., le ferie sono assegnate dal datore di lavoro “tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore”.

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