Quantcast
Channel: Ferie – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
Viewing all 45 articles
Browse latest View live

Ferie non godute. Chiarimenti per il DSGA

$
0
0

DSGA  – sono una dsga alla prima nomina, vorrei un chiarimento riguardo una  richiesta pervenuta da un assistente amministrativo supplente di 3 fascia. Vorrei specificare che il suddetto dipendente è assunto a TEMPO INDETERMINATO in qualità di Collaboratore Scolastico presso una scuola diversa dalla mia. Veniamo ai fatti; lo scorso anno scolastico il dipende viene nominato nella mia scuola con nomina al 30 giugno in qualità di Assistente Amministrativo, gli vengono di seguito concessi 2 mesi di proroga sino al 31 agosto. il dipendente durante l’anno scolastico 2014/2015 usufruisce di ferie precedenti maturate nella scuola di provenienza, mentre matura le ferie nuove DI CUI NON CHIEDE FRUIZIONE. Durante i 2 mesi di proroga gli vengono concessi: ferie, festività soppresse, permessi L.104 e giorni di malattia, lavora in totale 19 giorni- quest’anno scolastico torna intorno alla metà di settembre nella mia scuola e chiede la fruizione delle ferie non godute nell’anno scolastico precedente (14) come mi devo comportare? Le chiedo cortesemente un aiuto in quanto il dipendente pressa per una risposta certa Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile Dsga,

è utile premettere che in via generale il mancato godimento delle ferie deve essere causato da ragioni di servizio o da circostanze non imputabili alla volontà del dipendente.

Come infatti precisato anche dall’ARAN, la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico ( in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.

Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici.

Ricordiamo inoltre che l’art. 13, commi 8 e 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, prevede che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non  sono monetizzabili, e  che  il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Richiamate disposizioni in materia, il caso in questione si riferisce ad un collaboratore scolastico che fruisce dell’art 59 come assistente amministrativo. Tale art. consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL  per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

In via ordinaria quindi , considerato che  il  personale destinatario dell’art. 59 rientra  nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessando quindi il rapporto di lavoro (si tratta infatti di dipendente a tempo indeterminato), la fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità. Questo, a mio avviso, anche in riferimento alle ferie non godute.

In conclusione, in assenza di chiarimenti ministeriali sulla questione, il dipendente deve fare riferimento alla scuola di titolarità per la richiesta di ferie non godute, atteso che, in circostanze eccezionali, il dipendente possa fruire delle ferie anche al di là dei termini prefissati. In tale caso sarà l’amministrazione a stabilire i periodi di fruizione in quanto, ai sensi dell’art.2109 del c.c., le ferie sono assegnate dal datore di lavoro “tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore”.


Ferie non godute in riferimento a più anni. Chiarimenti per la scuola

$
0
0

Scuola – Le chiedo gentilmente di darmi un parere circa questa annosa questione. Tra il nostro personale c’è un collaboratore scolastico che per ben due anni ha alternato periodi di congedo per malattia e infortunio. A causa di questo non ha potuto fruire delle ferie maturate. Oggi è rientrato in servizio e ci chiede di poter fruire delle ferie maturate nell’a.s. 2013/14, quindi di 2 anni fa. Come dobbiamo comportarci? Abbiamo consultato tutta la normativa in proposito, ma, mentre è chiaro il periodo di proroga della fruizione delle ferie maturate nell’anno precedente, non si fa menzione di ferie di anni precedenti non fruite. C’è un limite massimo? Grazie per l’aiuto che vorrà fornirci nel dirimere la questione. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

si premette che l’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, prevede espressamente che: in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Ovviamente tra le cause di rinvio delle ferie rientrano anche i periodi di malattia (che tra l’altro non fanno diminuire il numero di ferie spettanti) o qualunque altro motivo non dipendente dalla volontà del lavoratore.

Pertanto, in generale, il collaboratore scolastico potrà fruire delle ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Per il caso in questione, cioè quando si tratta di più anni, l’ARAN ha avuto modo di precisare che:

“essendo le ferie un diritto irrinunciabile, le stesse devono comunque essere fruite, atteso che la precedente regolamentazione in materia di monetizzazione delle ferie è stata superata dalle disposizioni legislative vigenti (D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012). Quindi alla luce di tali ultime considerazioni, si ritiene che, in circostanze eccezionali, il dipendente possa fruire delle ferie anche al di là dei termini prefissati. In tale caso sarà l’amministrazione a stabilire i periodi di fruizione in quanto, ai sensi dell’art.2109 del c.c., le ferie sono assegnate dal datore di lavoro “tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore”. Da ultimo, occorre ricordare che in caso di disservizi o inefficienze  organizzative o gestionali, il dirigente potrebbe essere chiamato a risponderne nell’ambito della responsabilità dirigenziale prevista dall’art. 21 del  D.Lgs n. 165/2001.”

A completamento faccio notare come il comma 10 sopra citato dispone che le ferie non godute sono fruite “….di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo….”.

In conclusione, non è un caso che si utilizzi quel “di norma….” in quanto appunto possiamo trovarci in casi eccezionali come quello di cui al quesito la cui soluzione positiva di far fruire comunque al dipendente le ferie non godute di anni precedenti è confermata anche dall’ARAN.

 

Congedo biennale e maturazione ferie. Chiarimenti per la scuola

$
0
0

Scuola – Un dipendente di una scuola che usufruisce dell’aspettativa dell’art. 42 della legge 104/92, per un familiare disabile, ha diritto ai 32 giorni di ferie annue o si devono escludere i periodi di congedo straordinario, riducendo così i giorni di ferie? Grazie per la risposta. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art. 42, comma 5 del del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come novellato dal Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 prevede che il periodo del congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

L’INPS, con circolare 6 marzo 2012, n. 32 e la Funzione Pubblica, con circolare 3 febbraio 2012, n. 1., hanno ulteriormente chiarito che  i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (cfr.: Circolare INPDAP n. 11 del 2001), ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità.

Ferie collaboratrice scolastica. Chiarimenti per la scuola

$
0
0

Scuola – Una collaboratrice scolastica in servizio a tempo pieno 36 ore settimanali dal 11/09/2015 al 30/06/2016. Si chiede di conoscere i giorni di ferie e festività spettanti in considerazione del fatto che risultano delle frazioni nel conteggio. Si ringrazia e si inviano distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art. 19, c. 2 del CCNL/2007 dispone che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.

Pertanto se si tratta di personale entro il terzo anno di servizio:

360 : 30 = n° dei giorni di servizio : x

Se dopo il terzo anno:

360 : 32 = n° dei giorni di servizio : x

Ammettendo che ci troviamo nella seconda ipotesi i giorni di ferie della collaboratrice in questione sono 26.

Questo perché dall’11/9 al 30/6 saranno 294 gg. di servizio.

Si effettua quindi questo calcolo: 294 gg x 32: 360. Totale 26,13 arrotondato a 26 come totale giorni annuali.

 

Calcolo delle ferie docente in part time verticale

$
0
0

Scuola – Gentile redazione, si chiede gentilmente il vs. parere per il calcolo delle ferie da monetizzare per il seguente caso: docente scuola infanzia da 15/10/14 a 30/06/15 = gg. 256 h 12,30 part-time verticale (LUN/MAR/VEN) scuola con servizio articolato su gg. 5 Nel fare la proporzione, e’ corretta la I o la II ipotesi?! I  ipotesi –   3 : 5 = x : 30/32 II ipotesi –   3 : 6 = x : 30/32 Ottenuto il monte ferie, si dovranno sottrarre: 1) per la sospensione natalizia:  x full-time gg. 9 (23/12/14-05/01/15) x part-time VERTICALE? Solo gg. in cui sospensione cade nei giorni di servizio (LUN/MAR/VEN)? 2) per le ferie richieste da docente  da 22/06/15 a 28/06/15:  solo LUN 22/06-/MAR 23/06-VEN 26/06/15?Si ringrazia infinitamente. Serenita’ per la Santa Pasqua. La segreteria.

Paolo Pizzo – gentile scuola,

innanzitutto bisognerà calcolare il monte ferie spettanti sui 256 gg di servizio.

Pertanto se si tratta di personale entro il terzo anno di servizio:

360 : 30 = n° dei giorni di servizio (256): x

Se dopo il terzo anno:

360 : 32 = n° dei giorni di servizio (256) : x

Nel primo caso: 21 gg di ferie

Nel secondo caso: 23 gg di ferie.

Stabilito questo va fatta la proporzione con il part time su 3 gg settimanali:

3 : 6 = x : 21 ( 23)

11 giorni di ferie nel primo caso;

12 giorni di ferie nel secondo caso.

Per quanto riguarda poi il calcolo delle ferie da sottrarre da fare solo a fine contratto, a mio avviso il calcolo deve essere fatto in relazione al par time prendendo in considerazione solo i 3 gg. a settimana.

 

Fruizione delle ferie per l’ATA con art 59

$
0
0

Scuola – Buongiorno, il quesito da porle è il seguente: un nostro collaboratore scolastico T.I. dal 01/09/2015 al 25/11/2015 è stato in servizio presso il nostro istituto. Dal 26/11/2015 al 30/06/2016 ha avuto un contratto a T.D. come docente di strumento (chitarra) presso un altro istituto. Dal 01/07/2016 al 31/08/2016 ritornerà a svolgere il compito di collaboratore scolastico, a questo punto quante ferie maturerà e quante festività soppresse?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

si tratta di fruizione dell’art 59 del CCNL/2007 il quale dispone Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a  tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

L’ARAN ha avuto modi di precisare che “ In materia di ferie l’ art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).

Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.

Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.

La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.”

Pertanto le ferie non cambiano nel numero in quanto il collaboratore è comunque in servizio tutto l’anno (tra docente e ATA) comprese le festività soppresse.

Ferie e festività potranno essere fruite dal 1 luglio al rientro nella scuola di titolarità.

I periodi di malattia non riducono le ferie

$
0
0

Mimma  – Sono una docente neo immessa in ruolo in Fase 0 da GaE. Sono in congedo per malattia, non ho fatto nessun giorno di servizio dall’avvio dell’anno scolastico in corso, a parte le prime riunioni iniziali, voglio sapere se ho diritto alle ferie( quanti giorni? )e ai permessi retribuiti e di che durata ;nel caso possa richiederli con quanto anticipo devono essere richiesti? Posso avere i trenta giorni previsti dal contratto? Grazie .Maestra Mimma.

Paolo Pizzo – Gentilissima Mimma,

Malattia

per il personale assunto a tempo indeterminato è prevista la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio (ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente).

Durante tale periodo:

Dal 1° al 9° mese retribuzione fissa mensile al 100%.

Dal 10° al 12° mese retribuzione fissa mensile al 90%;

Dal 13° al 18° mese retribuzione fissa mensile al 50%.

Ferie

La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate di cui sopra. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato (compresi i periodi di servizio a tempo determinato), ai dipendenti spettano 32 giorni di ferie.

Ti segnalo che Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.

Pertanto una volta considerato se ti spettano 30 o 32 gg di ferie (dipende se hai o meno già i 3 anni di servizio), le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettante.

Ferie personale ATA in part time verticale

$
0
0

Scuola – Buongiorno, dovremo conteggiare le ferie per una Assistente Amministrativa che lavora su part-time verticale 6 ore 1 giorno a settimana. L’assistente ha un contratto a tempo determinato dal 09/09/2015 al 30/06/2016. Ha preso 15 giorni di assenza su cui non maturano le ferie. Quanti giorni di ferie le spettano? In attesa di una vostra risposta si porgono distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

in premessa si precisa che ai sensi dell’art. 58 comma 11 del CCNL comparto scuola, i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa

Si precisa inoltre che ai fini della valutazione del periodo di ferie rileva esclusivamente il numero dei giorni lavorati indipendentemente dalle ore prestate.

Dal 9 settembre al 30 giugno sono 296 gg. complessivi . Togliendo i 15 gg. diventano 281.

Pertanto, in una situazione full time:

  • se si tratta di personale entro il terzo anno di servizio:

360 : 30 = n° dei giorni di servizio (281)

  • Se dopo il terzo anno:

360 : 32 = n° dei giorni di servizio (281) : x

Nel primo caso: 23 gg di ferie

Nel secondo caso: 25 gg di ferie.

  • Stabilito questo, va fatta la proporzione con il part time su 1 giorno settimanale:

1 : 6 = x : 23 ( 25)

4  giorni di ferie sia nel primo che nel secondo caso.


Monetizzazione ferie per il docente assunto al 30/6

$
0
0

Assistente  amministrativo – Si richiede chiarimento per le ferie riguardanti docenti supplenti annuali fino al 30/06/2016 assunti sul potenziamento per poter effettuare supplenze sia nella scuola dell’infanzia che primaria. Vorrei sapere: nel calcolare le ferie non godute oltre a togliere le vacanze natalizie e quelle pasquali (considerate giorni in cui non c’è attività didattica) se  vanno tolti anche i giorni rimanenti dalla fine dell’anno scolastico che per la primaria e il giorno 10 giugno o essendo state assunte anche per poter effettuare supplenze anche sull’infanzia i giorni di giugno non vanno tolti. In attesa di una risposta porgo distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Assistente Amministrativo,

per periodo di sospensione delle lezioni si intende:

  • dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
  • Vacanze natalizie e pasquali;
  • L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
  • Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti).

Nell’ultimo punto vanno inclusi tutti i giorni in cui i docenti non sono impegnati.

Pertanto, nel caso in questione, se i docenti non effettuano di fatto delle supplenze e quindi in tali giorni non sono impegnati, tali giorni devono essere inclusi nel calcolo delle ferie.

 

Ferie per il personale che ha differito la presa di servizio. Chiarimenti per il Dirigente

$
0
0

Dirigente – Nel nostro istituto sono in servizio tre docenti che il 01/09 sono stati immessi in ruolo in un’altra provincia nella fase B, ma hanno scelto di stipulare un contratto a tempo determinato due al 30/06 con differimento della presa di servizio al 01/07 e uno al 31/08, con differimento della presa di servizio il 01/09/2016, così come previsto dall’art. 1, comma 99 della legge n. 107/2015. Come devono essere considerati questi docenti per quanto riguarda la fruizione delle ferie, ma soprattutto i permessi retribuiti e quant’altro, come personale di ruolo a tutti gli effetti o no? Se vanno considerati a tempo determinato, dal monte ferie bisogna detrarre le sospensioni delle attività didattiche per chi termina al 30/6 e anche per chi termina al 31/08?  Si ringrazia anticipatamente.

Paolo  Pizzo – Gentilissimo Dirigente,

L’art 99 della legge 107/2015 dispone che “Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie.

In tal caso l’assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata”.

Tali docenti sono stai assunti in ruolo l’1/9/2015, pertanto andranno trattati come tutti gli altri docenti già in ruolo.

Bisogna però fare un distinguo tra chi ha un contratto al 30/6 con differimento al 1/7, e chi ha un contratto al 31/8 con presa di servizio l’1/9.

I primi chiederanno le ferie nella scuola in cui andranno ad assumere servizio l’1/7. A tali docenti, infatti, non potrà essere decurtato nessun giorno di ferie (a meno che ovviamente non ne abbiano fruito durante l’anno o durante i periodi di sospensione delle lezioni) perché comunque sono a tutti gli effetti docenti di ruolo ai quali si applica l’art 13 del CCNL 2007.

Ci risulta che tale diritto è stato chiarito dallo stesso Ministero nell’ultimo incontro avuto con i Direttori Generali (potrà quindi eventualmente far riferimento all’USR della Sua regione per avere conferma di ciò.).

L’unica cosa a cui potranno andare incontro è la riproporzione del monte ferie spettante rispetto al servizio prestato.

L’art 13/6 del CCNL dispone infatti che “…la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.”

Per i secondi il problema non si pone. Essendo infatti docenti con contratto al 31/8 fruiranno delle ferie nei mesi di luglio e di agosto al pari di tutti gli altri docenti di ruolo in servizio nella stessa scuola.

In relazione agli altri istituti giuridici, il mio parere è che tali docenti sono a tutti gli effetti docenti di ruolo e per loro vanno applicati gli artt del CCNL relativi al relativo personale di ruolo.

Il congedo di maternità fa maturare il diritto alle ferie (queste verranno rimandate nei giorni di sospensione delle lezioni)

$
0
0

Marzia – Buonasera, sono un’insegnante di ruolo delle Superiori, ho partorito due gemelli il 10 Luglio (data presunta parto 22 Agosto), pertanto l’astensione obbligatoria è coincisa con il canonico periodo di fruizione delle ferie insegnanti. Questi giorni di ferie non goduti possono essere in qualche modo utilizzati nel periodo di congedo facoltativo? Posso rientrare al lavoro a fine lezioni a Giugno per poi riprendere il congedo facoltativo a Settembre? Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentilissima Marzia,

l’art. 22, comma 6 del D. Lgs. 151/2001 prevede espressamente che “le ferie e le assenze eventualmente spettanti ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità”.

Ai sensi dell’art 13 comma 10 del CCNL 2007 dispone che “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.

Dal combinato disposto delle due norme potrai fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni. Non possono in nessun caso coincidere con altre tipologie di congedo. Per quando fruire del congedo parentale, sei tu che decidi.

Ferie durante i periodi di attività didattica per i docenti di ruolo: spettano 6 giorni che, motivati, possono essere convertiti in permesso per motivi personali/familiari

$
0
0

Doroty  – Salve, sono una docente di ruolo della scuola primaria. Non sappiamo ancora la data precisa, ma tra febbraio/marzo mio marito dovrà subire un intervento chirurgico fuori città e vorrei sapere in anticipo da voi se in tal caso posso chiedere 3 giorni di permesso per motivi familiari più eventualmente anche 2 di ferie per un totale di 5 giorni per poter stare con lui. Avrei bisogno anche di sapere se è obbligatorio presentare documentazioni mediche specifiche e spiegare il motivo della mia richiesta al dirigente: vorrei evitare di confidare il tipo di intervento a cui deve sottoporsi. Grazie!

Giovanna Onnis – Gentilissima Doroty,

puoi sicuramente prendere i 3 giorni di permesso retribuiti per motivi  familiari e ulteriori 2 giorni di ferie che puoi convertire in giorni di permesso se debitamente motivati.

L’intervento chirurgico di tuo marito che ha bisogno necessariamente della tua presenza e assistenza mi sembra un motivo più che valido.

Dovrai presentare autocertificazione della motivazione senza entrare nel dettaglio. Non sei tenuta, infatti, a specificare la tipologia di intervento, ma puoi tranquillamente  fare una dichiarazione generica senza entrare nei particolari a tutela della privacy tua e di tuo marito

La normativa al riguardo è l’art. 15, comma 2, del CCNL/2007 dove si prevede che il docente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Nell’ art. 13, comma 9 citato le ferie richieste dal personale docente durante l’attività didattica sono concesse a condizione che vi sia la  “possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

Quindi nel tuo caso non essendo sufficienti per le tue esigenze familiari  i 3 giorni di permesso, hai diritto con le stessa modalità , quindi senza dover trovare i “sostituiti”, e con la stessa motivazione, ad ulteriori giorni (fino a 6),  convertendo i giorni di ferie in giorni di permesso per motivi personali o familiari che dovrai, come il permesso,  documentare   anche mediante autocertificazione.

Hai, quindi, la possibilità di chiedere, se fosse necessario, un totale di 3+6 giorni come se fossero 9 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari

Maternità e ferie. Chiarimenti

$
0
0

Claudia  – docente a tempo indeterminato (scuola secondaria di II grado). Vi scrivo per avere un chiarimento in merito alla seguente questione: dal giorno 12 Ottobre 2016 sono a casa in “gravidanza a rischio” (data presunta del parto 18 Aprile 2017). Facendo qualche calcolo la mia astensione obbligatoria dovrebbe concludersi intorno al 18 Luglio. La domanda che vi pongo è la seguente: posso rientrare a scuola e poi chiedere la fruizione delle ferie maturate nei mesi precedenti? E in caso affermativo, al termine della fruizione delle ferie (che ipotizzo coincidere con fine Agosto), posso richiedere l’ulteriore mese (30gg) di astensione retribuita al 100%? Vi ringrazio in anticipo.

Paolo Pizzo – Gentilissima Claudia,

il congedo di maternità comprendente l’interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio è disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d. lgs. n. 151 del 2001 e, a differenza del congedo parentale di cui agli artt. 32 dello stesso decreto, non è frazionabile e, quindi, non può nemmeno essere interrotto, salvo casi speciali espressamente regolamentati.

Il congedo per maternità si configura come un diritto indisponibile e la lavoratrice non può in alcun modo rinunciarvi, né può fruirne secondo modalità e tempi diversi da quelli espressamente stabiliti dalla legge.

Per ciò che riguarda le ferie l’art. 22, comma 6 del citato d. lgs. n. 151 del 2001 stabilisce che “le ferie e le assenze eventualmente spettanti … ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo …”.

Pertanto né la lavoratrice né, a maggior ragione, il datore di lavoro possono modificare il titolo dell’assenza dalla maternità alle ferie nel periodo in cui la legge stabilisce l’astensione obbligatoria dal lavoro.

Le ferie restanti di questo anno scolastico saranno rimandate all’anno scolastico successivo e fruite nei periodi di sospensione delle lezioni.

Rientrata in servizio potrai comunque richiedere il congedo parentale.

Maternità obbligatoria e rinvio delle ferie. Chiarimenti

$
0
0

Federica – Buongiorno , chiedo chiarimenti in merito alla mia situazione : lo scorso anno sono entrata in maternità obbligatoria (ottavo mese di gravidanza) a partire dal 2 luglio 2016, quindi non ho potuto fruire dei 34 gg di ferie in quanto nei mesi luglio e agosto mi trovavo già in maternità obbligatoria … La mia domanda è questa : “ho perso” quei 34 gg oppure posso ancora farli quest’anno ? Grazie

Paolo Pizzo – Gentilissima Federica,

la mancata fruizione delle ferie per particolari esigenze personali, entro i termini contrattualmente previsti, è un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico ( in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.

Il congedo di maternità disciplinato dagli artt. 16 e ss. del d. lgs. n. 151 del 2001 (ex astensione obbligatoria dal lavoro), a differenza del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. dello stesso decreto, non è frazionabile e, quindi, non può nemmeno essere interrotto, salvo casi speciali espressamente regolamentati.

A tale proposito si richiama quanto previsto dall’art. 22, comma 6 del citato d. lgs. n. 151 del 2001, che stabilisce espressamente che “le ferie e le assenze eventualmente spettanti … ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo …”. Dalla disposizione legislativa si evince chiaramente che né la lavoratrice né, a maggior ragione, il datore di lavoro possono modificare il titolo dell’assenza dalla maternità alle ferie nel periodo in cui la legge stabilisce l’astensione obbligatoria dal lavoro.

Detto questo, l’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, prevede espressamente che: in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

Pertanto potrai fruire delle ferie non godute nell’anno successivo a quello in cui le ferie non state fruite ed esclusivamente durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Si precisa che il pagamento può in questi casi avvenire solo per i docenti assunti a tempo determinato.

 

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e possono essere rimandate anche oltre i termini previsti

$
0
0

Scuola – Un’assistente amm. va in servizio presso questa scuola, a seguito di un grave incidente occorsole il 9/08/2015 ha sospeso le ferie ed è rientrata in servizio il 21/03/2016. Nell’anno scolastico 2016/17 ha fruito di 28 gg. di ferie anno precedente + 1 anno corrente. Ad oggi alla suddetta assistente avendo fruito di gg. 15   di ferie relative all’anno scolastico precedente residuano ancora 17 gg. Entro quale termine deve fruirle considerata la situazione?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, così sancisce : In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Pertanto, il personale ATA potrà fruire le ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Sulla tematica delle ferie, in relazione alla normativa introdotta con l’art. 5, comma 8 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, è intervenuta di recente la Ragioneria Generale dello Stato, la quale, con il parere prot. n. 94806 del 9.11.2012 ritiene che il diritto alle ferie, di carattere irrinunciabile, gode nell’ordinamento italiano di una tutela rigorosa di rilievo costituzionale, atteso che l’art. 36 della Cost. prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Inoltre, anche i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, nel prevedere la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, pongono precisi limiti all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime, disponendo la loro trasportabilità all’anno successivo non oltre il mese di aprile per motivate esigenze del lavoratore, e non oltre il mese di giugno per esigenze organizzative dell’amministrazione.

Per le ferie maturate e non godute nei periodi precedenti, invece, dovrebbero sovvenire gli artt. 36 Cost e 2109 cc.

Dal combinato disposte delle due norme risulta che le ferie, essendo un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, qualora siano maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere la malattia o il caso dell’incidente come nel caso in questione, potranno essere fruite dallo stesso, anche per motivate esigenze, al di là dei termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato, ma sarà l’amministrazione, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in applicazione dell’art. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore).


Ferie dopo la malattia. La richiesta è legittima.

$
0
0

Paola – le sottopongo il seguente quesito:. dopo la fine della malattia,non si può andare in ferie ,ma si deve rientrare almeno un giorno al lavoro? è vero? vorrei sapere esattamente cosa prevede la legge grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Paola,

è invece possibile purché ovviamente le ferie siano state richieste e poi autorizzate. Nessuna norma impone infatti un rientro in servizio dopo il periodo di malattia.

Sulla questione ti segnalo un parere ARAN del 14/10/2014 l’ARAN nel quale si è precisato che In relazione a tale problematica, si rileva che nessuna disposizione, legale o contrattuale, vieta in assoluto la fruizione delle ferie da parte del dipendente, dopo la fruizione di un periodo di assenza per malattia dello stesso.

Tuttavia, si deve ricordare che, in base all’art.2109 del codice civile e all’art.18 del CCNL del 6.7.1995, la fruizione delle ferie deve essere sempre preventivamente autorizzata dal competente dirigente, che deve valutare la compatibilità delle stesse con le prioritarie esigenze di servizio.

Pertanto, il dipendente dovrà sempre formulare in via preventiva una specifica richiesta in tal senso al dirigente e solo a seguito dell’intervenuta autorizzazione potrà assentarsi dal servizio a titolo ferie.

 

Docente in maternità e ferie. Chiarimenti

$
0
0

Angela – Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento. Sono una docente di ruolo in maternità obbligatoria dal 2 giugno, di conseguenza non ho usufruito delle ferie nell’ anno scolastico 2016/2017. Vorrei sapere se posso chiedere le ferie arretrate durante le vacanze di natale e pasqua e se in questo modo: – si interrompe la continuità dei 150 giorni – la scuola deve riconvocare con il rischio di cambiare supplente. Grazie. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo  – Gentilissima Angela,

L’art. 22, comma 6 del d. lgs. n. 151 del 2001 stabilisce che “le ferie e le assenze eventualmente spettanti … ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo …”.

L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, prevede espressamente che: in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica [modificato in “periodo di sospensione delle lezioni” dalla Legge di stabilità].

Pertanto potrai fruire delle ferie non godute nell’anno successivo a quello in cui le ferie non state fruite ed esclusivamente durante i periodi di sospensione delle lezioni come detto nel quesito.

Se per i “150 giorni” intendi quelli per il calcolo del rientro del docente dopo il 30 aprile, si segnala che l’art 37 del CCNL include tali periodi come utili ai fini del conteggio dei 90/150 gg di assenza dalla classe del titolare indipendentemente se lo stesso sia o no in ferie e quindi assente formalmente.

Di conseguenza il supplente rimane in servizio per continuità didattica.

 

Diritto pagamento ferie non godute causa infortunio e successivo pensionamento

$
0
0

Massimo – Sono un ex docente collocato a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza 01 settembre 2017. In data 14 maggio 2017 ho subito un grave infortunio in sede privata che mi ha costretto ad assentarmi dal servizio sino al 31 agosto 2017. Come immaginabile, non ho potuto usufruire delle ferie. Ho chiesto la loro monetizzazione ma la scuola , sulla base di una interpretazione dell’art.5 coma 8 del D.L.95/2012 che ritengo , salvo smentite, priva di fondamento, mi ha scritto che ” mi sarà riconosciuto il compenso sostitutivo per le ferie maturate e non godute relative all’anno scolastico 2016/17, detratti i giorni di sospensione delle lezioni comprese nel medesimo anno scolastico”.Non basta. La scuola giustifica questa posizione sostenendo che , in base alla nota MEF n.72695 del 04/09/2013, la posizione del docente a tempo indeterminato giunto a fine carriera sarebbe assimilabile a quello dei docenti a tempo determinato….poichè il rapporto di lavoro si interrompe con il collocamento in pensione, pertanto il trattamento delle ferie deve ritenersi analogo.  Ho la sensazione che la questione sia dibattuta e controversa ma vorrei far presente che, nel mio caso specifico,  la mancata fruizione delle ferie , notoriamente godute dai docenti nel periodo di sospensione estiva dell’attività didattica, non è dipesa dalla mia volontà ma da una situazione di forza maggiore. Ho fatto una breve ricerca ed ho rinvenuto quanto al link http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attiviti/Ordinament/Pareri/Abrogazione_della_liquidazione_delle_ferie_non_godute/2_Parere_Monetizzazione_ferie.pdf. Ecco come conclude al riguardo la Ragioneria Generale dello Stato:“In conclusione si ritiene assentibile l’esclusione dall’ ambito di applicazione della disposizione in oggetto indicata delle situazioni  in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso,dispensa per inidoneità permanente e assoluta) o quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla negligente vigilanza del’amministrazione (malattia, infortunio, congedo di maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni).F.to:Il Ragioniere Generale dello Stato”.Gradirei conoscere cosa ritenete al riguardo prima di ogni altra valutazione.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Massimo,

si conferma che spetta la monetizzazione delle ferie non godute.

La FP con nota n. 40033 dell’8.10.2012, condivisa dal ministero dell’Economia e delle finanze, ha chiarito che il divieto di monetizzazione non opera in relazione a quelle altre vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro. In questi casi, infatti, si ritiene che l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente e quando il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun modo (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta), e ancora quando il dipendente non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di maternità, aspettative a vario titolo).

Si tratta di situazioni che, proprio per i loro contenuti specifici, non sono considerate rispondenti alla ratio della legge e, quindi, vengono escluse dal suo ambito di applicazione.

Pertanto, nel tuo caso la scuola dovrà monetizzare le ferie non godute.

 

Congedo di maternità e ferie. Quando possono essere fruite

$
0
0

Antonietta –  e sono un’insegnante  a tempo indeterminato della scuola primaria, il 20 marzo entro in maternità obbligatoria che finirà il  20  agosto, perderò i miei 32 giorni di ferie, poi probabilmente prenderò qualche mese di congedo parentale essendo il bambino troppo piccolo. Le ferie sono un diritto, posso recuperarle oppure no? Perderò anche la relativa retribuzione? Grazie mille

Paolo Pizzo – Gentilissima Antonietta,

l’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, prevede espressamente che:  in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

E l’art. 22, comma 6 del d. lgs. n. 151 del 2001, che “le ferie e le assenze eventualmente spettanti … ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo …”

Pertanto, potrai fruire delle ferie non godute nell’anno successivo a quello in cui le ferie non state fruite ed esclusivamente durante i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Pasqua e Natale) oppure sommarle a quelle dell’anno successivo nel periodo di sospensione dell’attività didattica

 

I giorni di ferie del personale in part time orizzontale non subiscono variazioni rispetto al personale a tempo pieno

$
0
0

Assistente amministrativa – Buon giorno, sono un’assistente amministrarivo a tempo indeterminato con partime orizzontale di 30 ore settimali. presto servizio dal lunedi’ al venerdi (perche’ la nostra scuola uil sabato e’ chiusa), pertanto presto servizio per 6 ore giornaliere per un totoale settim anale di 30 ore. vorrei sapere  quanti giorni di ferie mi spettano. vi ringrazio anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentile assistente,

si premette che il calcolo dei giorni di ferie e di festività per il personale in regime di part time avviene esclusivamente sul numero giorni lavorativi della settimana a nulla rilevando il numero delle ore prestate.

In ogni caso il suo è un part time orizzontale e non verticale, per cui spettano le stesse ferie del personale assunto a tempo pieno (il giorno di chiusura della scuola “settimana corta” non incide sulle ferie che devono essere calcolate sempre su 6 giorni).

Viewing all 45 articles
Browse latest View live