DSGA – sono una dsga alla prima nomina, vorrei un chiarimento riguardo una richiesta pervenuta da un assistente amministrativo supplente di 3 fascia. Vorrei specificare che il suddetto dipendente è assunto a TEMPO INDETERMINATO in qualità di Collaboratore Scolastico presso una scuola diversa dalla mia. Veniamo ai fatti; lo scorso anno scolastico il dipende viene nominato nella mia scuola con nomina al 30 giugno in qualità di Assistente Amministrativo, gli vengono di seguito concessi 2 mesi di proroga sino al 31 agosto. il dipendente durante l’anno scolastico 2014/2015 usufruisce di ferie precedenti maturate nella scuola di provenienza, mentre matura le ferie nuove DI CUI NON CHIEDE FRUIZIONE. Durante i 2 mesi di proroga gli vengono concessi: ferie, festività soppresse, permessi L.104 e giorni di malattia, lavora in totale 19 giorni- quest’anno scolastico torna intorno alla metà di settembre nella mia scuola e chiede la fruizione delle ferie non godute nell’anno scolastico precedente (14) come mi devo comportare? Le chiedo cortesemente un aiuto in quanto il dipendente pressa per una risposta certa Cordiali saluti.
Paolo Pizzo – Gentile Dsga,
è utile premettere che in via generale il mancato godimento delle ferie deve essere causato da ragioni di servizio o da circostanze non imputabili alla volontà del dipendente.
Come infatti precisato anche dall’ARAN, la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico ( in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.
Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici.
Ricordiamo inoltre che l’art. 13, commi 8 e 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, prevede che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, e che il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
Richiamate disposizioni in materia, il caso in questione si riferisce ad un collaboratore scolastico che fruisce dell’art 59 come assistente amministrativo. Tale art. consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
In via ordinaria quindi , considerato che il personale destinatario dell’art. 59 rientra nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessando quindi il rapporto di lavoro (si tratta infatti di dipendente a tempo indeterminato), la fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità. Questo, a mio avviso, anche in riferimento alle ferie non godute.
In conclusione, in assenza di chiarimenti ministeriali sulla questione, il dipendente deve fare riferimento alla scuola di titolarità per la richiesta di ferie non godute, atteso che, in circostanze eccezionali, il dipendente possa fruire delle ferie anche al di là dei termini prefissati. In tale caso sarà l’amministrazione a stabilire i periodi di fruizione in quanto, ai sensi dell’art.2109 del c.c., le ferie sono assegnate dal datore di lavoro “tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore”.